Decreto 31 luglio 1998 del Dipartimento delle Entrate,
(emanato ai sensi dell’articolo 12, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)
concernente modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni.
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IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l’istituzione e la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto;
Visto l’articolo 78, commi da 10 a 24, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede che i possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione anche presentando ai soggetti eroganti i redditi stessi, apposita dichiarazione redatta su stampato conforme al modello approvato con decreto ministeriale e sottoscritta sotto la propria responsabilità;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, con il quale è stato approvato il regolamento concernente l’assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti di imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell’articolo 78, comma 18, della citata legge 30 dicembre 1991, n. 413;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
Visto il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente norme in materia di imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l’istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché di riordino della disciplina dei tributi locali;
Visto il decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56, contenente, tra l’altro, modifiche alla normativa in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 e 24 marzo 1998, concernenti i termini per la presentazione delle dichiarazioni per l’anno 1998;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Visto il decreto 9 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 14 del 19 gennaio 1998, con il quale è stato approvato il modello di dichiarazione 730;
Visto il decreto 15 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 13 alla Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 16 del 21 gennaio 1998, con il quale è stato approvato il modello di dichiarazione IVA;
Visto il decreto 25 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 54 alla Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 73 del 28 marzo 1998, con il quale è stato approvato il modello di dichiarazione 760, nonché le relative istruzioni e buste;
Visto il decreto 30 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 59 alla Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 77 del 2 aprile 1998, con il quale è stato approvato il modello di dichiarazione UNICO, nonché le relative istruzioni e buste;
Visti i decreti del 7 aprile 1998, pubblicati nel supplemento ordinario n. 67 alla Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 84 del 10 aprile 1998, con i quali sono stati approvati i modelli di dichiarazione 750, 760-bis, nonché le relative istruzioni e buste;
Visto il decreto 9 aprile 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 68 alla Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 85 del 11 aprile 1998, con il quale sono stati approvati i modelli da utilizzare per la determinazione dell’acconto dovuto per l’anno 1998 ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135, recante disposizioni in materia di trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici;
Visto il decreto 1 luglio 1998, concernente contenuto e caratteristiche tecniche, per la trasmissione in via telematica, all’Amministrazione finanziaria, dei dati contenuti nei modelli di dichiarazione, da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale, della "Poste italiane S.p.a." e delle banche convenzionate, pubblicato nel supplemento ordinario n. 124 alla Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 164 del 16 luglio 1998.
Visto l’articolo 12, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che stabilisce che le modalità di attuazione delle disposizioni dello stesso articolo 12 sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale;
Visti gli articoli 3, comma 2, e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernenti l’esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 31, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Considerato che occorre stabilire le modalità di attuazione della trasmissione telematica delle dichiarazioni
DECRETA
ART. 1
(Definizioni generali)
1. Il presente decreto definisce le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni. Ai fini del presente decreto si intende:
a. per "servizio telematico", il sistema informatico che consente all’Amministrazione finanziaria la ricezione delle dichiarazioni e la consegna delle ricevute che attestano l’avvenuta trasmissione delle stesse;
b. per "dichiarazione telematica", la rappresentazione informatica delle dichiarazioni trasmesse dai soggetti di cui all’art. 2;
c. per "costituzione", la creazione dell’archivio elettronico che contiene le dichiarazioni, munito del codice di autenticazione di cui al successivo articolo 3;
d. per "file", l’archivio elettronico che contiene un gruppo di dichiarazioni telematiche della stessa tipologia o le ricevute trasmesse dall’Amministrazione finanziaria;
e. per "utenti del servizio telematico", i soggetti individuati nell’art. 2 che effettuano la trasmissione telematica della dichiarazione.
2. Le specifiche tecniche del servizio telematico sono riportate nell’allegato tecnico al presente decreto.
ART. 2
(Utenti del servizio telematico)
1. Gli utenti del servizio, di seguito indicati alle lettere da a) a h), trasmettono all’Amministrazione finanziaria i file contenenti una o più dichiarazioni della medesima tipologia, conformi alle specifiche tecniche indicate nei decreti ministeriali di approvazione dei singoli modelli di dichiarazione:
a. società di cui all’art. 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con capitale sociale superiore a cinque miliardi ed enti di cui al comma 1, lettera b), del medesimo art. 87, con patrimonio netto superiore a 5 miliardi di lire;
b. iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
c. iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
d. associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell’art. 78, comma 1, lettere a) e b) e comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
e. centri autorizzati di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati;
f. centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese;
g. banche convenzionate;
h. Poste italiane S.p.a..
Gli utenti devono essere preventivamente autorizzati dall’Amministrazione finanziaria alle attività di costituzione e trasmissione dei file secondo le modalità di cui al successivo art. 4.
ART. 3
(Codice di autenticazione dei file)
1. Ciascun file, contenente una o più dichiarazioni, può essere trasmesso all’Amministrazione finanziaria dagli utenti abilitati, con le modalità esposte al successivo art. 4, solo se corredato di un codice di autenticazione che consente di verificare l’identità dell’utente e l’integrità delle informazioni presenti nel file trasmesso.
2. Il codice di autenticazione è il risultato della procedura informatica basata su un sistema di chiavi asimmetriche, di cui una privata, nota soltanto all’utente, una pubblica, nota almeno all’utente e all’Amministrazione, che consente di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità della dichiarazione o del gruppo di dichiarazioni trasmesse.
3. Ai fini della generazione del codice di autenticazione, è necessario che gli utenti di cui all’art. 2, preventivamente abilitati ai sensi dell’art. 4, nonché i soggetti delegati dalle banche e dalla Poste Italiane Spa di cui all’art. 6, siano in possesso dell’attestazione di iscrizione nel registro degli utenti dell’Amministrazione finanziaria, che viene rilasciata con le modalità descritte al paragrafo 3 dell’allegato tecnico.
4. L’attestazione di iscrizione nel registro ha una validità di tre anni a decorrere dal rilascio della stessa da parte dell’Amministrazione finanziaria, salvo quanto previsto dal successivo art. 8.
5. In caso di perdita della chiave privata o nel caso in cui l’utente ritenga che la stessa venga indebitamente utilizzata da altri, è necessario presentare apposita comunicazione all’ufficio finanziario dal quale l’utente è stato abilitato ai sensi dell’art. 4 o, in caso di variazione del domicilio fiscale, alla Direzione delle Entrate o Direzione Regionale delle Entrate competente per territorio. L’ufficio finanziario o la Direzione Regionale delle Entrate o la Direzione delle Entrate provvede, senza indugio, alla revoca dell’attestazione di iscrizione già in possesso dell’utente e a comunicare all’utente stesso le istruzioni da utilizzare per il rilascio della nuova attestazione di iscrizione.
6. Il codice di autenticazione viene apposto dall’Amministrazione finanziaria sui file contenenti le ricevute di cui all’art. 9, utilizzando la propria chiave privata e la chiave pubblica, nota anche all’utente.
ART. 4
(Abilitazione al servizio telematico)
1. L’Amministrazione finanziaria abilita gli utenti di cui all’art. 2, previa presentazione di apposita domanda alla Direzione Regionale delle Entrate o Direzione delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del richiedente. A partire dal mese di gennaio 1999 le Direzioni Regionali delle Entrate e le Direzioni delle Entrate possono avvalersi, per lo svolgimento di tale servizio, dei seguenti uffici dipendenti:
a. Uffici delle Entrate;
b. Uffici distrettuali delle Imposte Dirette;
c. Uffici dell’Imposta sul Valore Aggiunto.
2. La domanda di cui al precedente comma, da compilare su appositi moduli distribuiti dall’Amministrazione finanziaria, deve contenere l’indicazione dei seguenti dati:
a. codice fiscale;
b. cognome e nome, per le persone fisiche;
c. denominazione o ragione sociale e dati anagrafici del rappresentante legale o negoziale per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
d. domicilio fiscale.
Alla stessa domanda va allegata un’autocertificazione dalla quale risultino i requisiti soggettivi indicati nell’art. 2, lettera a), b) e c) l’assenza di procedure concorsuali in atto e dei provvedimenti di cui alla lettera d) dell’art. 8, comma 1. L’autocertificazione non va allegata qualora l’Amministrazione sia già in possesso di tali informazioni, anche per il tramite di altre amministrazioni o enti.
3. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata nei mesi di gennaio e febbraio di ciascun anno o al momento in cui l’utente inizia l’attività. Per l’anno 1998, i soggetti di cui all’art. 2, lettere e) ed f) possono presentare la suddetta domanda a partire dal 15 luglio; i soggetti di cui all’art. 2, lettere g) ed h) a partire dal 15 settembre. L’Amministrazione finanziaria si riserva la facoltà di concedere l’accesso al servizio telematico a partire dal 1998 a un limitato numero di utenti, di cui all’art. 2, lettere b), c) e d), che presentino entro e non oltre il 15 settembre 1998 motivata richiesta, da valutare anche in relazione al numero di dichiarazioni da presentare, compatibilmente con le esigenze tecniche del servizio stesso.
4. La domanda si intende automaticamente rinnovata, salvo le ipotesi di rinuncia da parte dell’utente o di revoca di cui al successivo art. 8.
5. All’ufficio presso il quale è stata presentata la domanda di abilitazione o alla Direzione delle Entrate o Direzione Regionale delle Entrate competente in base al domicilio fiscale, devono essere inoltrate le istanze volte a comunicare:
a. la rinuncia al servizio telematico;
b. l’abilitazione al servizio telematico di una o più nuove sedi secondarie, di cui all’art. 5;
c. la rinuncia al servizio telematico di una o più sedi secondarie, di cui all’art. 5;
d. la facoltà di avvalersi dei soggetti di cui all’art. 6 o la revoca della delega concessa ad uno dei medesimi soggetti, da parte degli utenti di cui all’art. 2, lettere g) ed h).
ART. 5
(Sedi secondarie)
1. Gli utenti di cui all’art. 2 hanno la facoltà di svolgere l’attività di trasmissione delle dichiarazioni anche presso sedi secondarie della loro organizzazione, risultanti dalle dichiarazioni presentate ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. In tal caso, alla domanda di cui all’art. 4 deve essere allegato un elenco contenente i dati identificativi delle sedi secondarie da abilitare.
2. Gli utenti di cui all’art. 2, lettera e) possono indicare come sedi secondarie, ai fini della sola trasmissione telematica, anche le sedi degli altri soggetti che possono effettuare le attività menzionate nell’art. 62, comma 2, del decreto legge 30 agosto 1993, n° 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n° 427.
3. Gli utenti di cui all’art. 2 svolgono le attività di trasmissione delle dichiarazioni anche presso le sedi secondarie assicurando il rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, pure con riguardo alla sicurezza dei luoghi.
ART. 6
(Trasmissioni effettuate dalle banche dalla Poste italiane S.p.A.)
1. Gli utenti di cui all’art. 2, lettere g) ed h), possono comunicare all’Amministrazione finanziaria di avvalersi di imprese, in possesso di adeguata capacità tecnica, economica e finanziaria, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, che presentino idonee garanzie ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
2. I soggetti delegati di cui al comma 1 devono essere preventivamente autorizzati dall’Amministrazione finanziaria, con le modalità di cui all’art. 4.
ART. 7
(Attestazione dell’ ufficio finanziario)
1. L’ufficio finanziario, dopo aver verificato l’identità del richiedente e la conformità della domanda e della documentazione allegata a quanto previsto negli articoli da 4 a 6, rilascia al richiedente l’attestazione di abilitazione al servizio telematico.
2. L’utente controfirma l’attestazione, contenente l’impegno ad assicurare il corretto svolgimento del servizio telematico, a mantenere riservate le informazioni desunte dalla documentazione rilasciata ai sensi del successivo comma 4 e di accettare le relative condizioni di funzionamento che gli vengono contestualmente comunicate dall’ufficio finanziario, il quale trattiene copia dell’attestazione controfirmata.
3. L’abilitazione al servizio telematico ha effetto a partire dal giorno lavorativo successivo al rilascio dell’attestazione da parte dell’ufficio finanziario.
4. Contestualmente al rilascio dell’attestazione di cui al comma 1, l’ufficio finanziario fornisce al richiedente le istruzioni, le parole chiave e gli altri strumenti idonei al corretto utilizzo del servizio telematico.
5. E’ cura dell’utente conservare la documentazione ricevuta. Entro quindici giorni dal rilascio dell’attestazione, l’utente è tenuto a dotarsi di tutte le infrastrutture necessarie all’utilizzo del servizio telematico, nonché a completare le attività previste nel paragrafo 3 dell’allegato tecnico.
6. Qualora l’utente non sia più in grado di utilizzare le parole chiave di accesso al servizio telematico, deve darne comunicazione all’Amministrazione finanziaria, secondo le modalità previste nelle istruzioni di cui al comma 4.
ART. 8
(Revoche)
1. L’abilitazione al servizio può essere revocata dall’Amministrazione finanziaria in caso di gravi e ripetute inadempienze agli obblighi derivanti dal presente decreto. L’abilitazione è revocata al verificarsi delle seguenti circostanze:
a. cessazione dell’attività;
b. decesso, se persona fisica ;
c. inizio di una procedura concorsuale;
d. presenza di provvedimenti di sospensione di durata non inferiore a 12 mesi o di radiazione irrogati dall’ordine di appartenenza ai soggetti indicati all’art. 2, lettera b);
e. revoca, ai sensi dell’art. 78, comma 6, della legge n. 413 del 1991, dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività nei confronti dei soggetti di cui all’art. 2, lettera e) ed f);
f. mancato invio delle dichiarazioni o trasmissione, da parte dei soggetti di cui alle lettere da b) a f) dell’art. 2, di dati difformi da quelli contenuti nelle copie rilasciate al contribuente o al sostituto di imposta, ovvero da quelli contenuti nelle copie da questi ultimi consegnate all’intermediario, in percentuale superiore al 5 per cento delle dichiarazioni complessivamente ricevute dall’utente, in riferimento ai dati:
g. aggiramento degli obblighi di trasmissione in via telematica previsti dall’art. 12 del D.P.R. n. 600 del 1973, tramite accordi stipulati dai centri autorizzati di assistenza fiscale, dalle banche convenzionate o dalla Poste Italiane S.p.A. per ricevere dichiarazioni presentate e predisposte dai soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973 o da altri soggetti che prestano assistenza ai contribuenti in materia fiscale;
h. mancato rispetto dell’articolo 11 del presente decreto ed ogni altra grave violazione degli obblighi di riservatezza e sicurezza stabiliti dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive integrazioni o modificazioni.
2. La revoca di cui al comma precedente trova applicazione anche nei soli confronti delle eventuali sedi secondarie abilitate alla trasmissione.
3. Nei casi di cui alle lettere f), g) ed h), l’Amministrazione finanziaria contesta all’utente le violazioni ed assegna un termine di 30 giorni dalla contestazione per eventuali osservazioni o memorie.
4. Il provvedimento con il quale l’Amministrazione finanziaria procede alla revoca viene notificato almeno 30 giorni prima della data di decorrenza. Entro tale data l’utente ha l’obbligo di completare l’invio di tutte le dichiarazioni per le quali abbia già rilasciato al contribuente la copia, sottoscritta dall’utente stesso, contenente l’impegno a trasmettere in via telematica i dati in essa contenuti. In caso di mancata trasmissione nel predetto termine rimangono a carico dell’utente le sanzioni applicabili in caso di omessa presentazione delle suddette dichiarazioni.
5. I provvedimenti di revoca vengono resi pubblici dall’Amministrazione finanziaria nelle forme che essa ritiene più opportune.
ART. 9
(Ricevute)
1. Le dichiarazioni inviate dai soggetti di cui alle lettere da a) a f) dell’art. 2, si considerano presentate al momento in cui è completa la ricezione, da parte dell’Amministrazione finanziaria, del file che le contiene, salvo i casi previsti al comma 10. Le dichiarazioni per le quali è stata rilasciata ricevuta si considerano valide a tutti gli effetti di legge.
2. Ai fini del controllo del rispetto delle convenzioni da parte dei soggetti di cui alle lettere g) e h) dell’art. 2, si tiene conto del momento in cui è completa la ricezione, da parte dell’Amministrazione finanziaria, del file che contiene le dichiarazioni, salvo i casi previsti al successivo comma 10.
3. L’Amministrazione finanziaria attesta l’avvenuta ricezione dei file di dichiarazioni mediante apposite ricevute nelle quali sono indicati:
a. la data e l’ora di ricezione del file;
b. l’identificativo del file attribuito dall’utente;
c. il protocollo attribuito al file dall’Amministrazione finanziaria all’atto di ricezione dello stesso;
d. il numero ed il tipo di modello delle dichiarazioni contenute nel file;
e. il numero ed i progressivi dei record all’interno del file, corrispondenti alle eventuali dichiarazioni scartate ai sensi del successivo comma 12. Per ognuna di tali dichiarazioni viene altresì evidenziato il motivo dello scarto.
4. L’Amministrazione finanziaria attesta, inoltre, la ricezione delle singole dichiarazioni, nei casi previsti dal comma 5 dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni e integrazioni, mediante apposite ricevute nelle quali sono indicati:
a. la data di ricezione della dichiarazione;
b. i dati identificativi del dichiarante, risultanti dalla dichiarazione inviata;
c. il periodo di imposta e il modello di dichiarazione;
d. il protocollo di acquisizione attribuito alla dichiarazione all’atto della ricezione;
e. i dati identificativi dell’utente;
f. i principali dati fiscali in relazione a ciascuna tipologia di dichiarazione.
5. Le ricevute di cui ai precedenti commi sono predisposte in file, muniti del codice di autenticazione dell’Amministrazione finanziaria, da acquisire per via telematica dall’utente che ha apposto il proprio codice di autenticazione al file di dichiarazioni cui si riferiscono le ricevute.
6. Per i file predisposti da sedi secondarie le ricevute di cui ai commi 3 e 4 possono essere acquisite per via telematica anche dalla sede principale.
7. Per i file predisposti dai soggetti delegati di cui all’art. 6, le ricevute possono essere acquisite per via telematica anche dall’utente delegante.
8. Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili per l’acquisizione in via telematica entro 5 giorni lavorativi dall’invio dei file di dichiarazioni cui si riferiscono e per un periodo non inferiore a 30 giorni lavorativi.
9. Le ricevute di cui al comma 4 possono essere richieste dal contribuente anche presso gli uffici delle Entrate, gli uffici distrettuali delle Imposte Dirette e gli uffici dell’Imposta sul Valore Aggiunto a partire dal trentesimo giorno lavorativo successivo all’invio del file di dichiarazioni.
10. Le ricevute di cui ai commi 3 e 4 non vengono prodotte qualora il file cui si riferiscono venga scartato per uno dei seguenti motivi:
a. mancato riconoscimento del codice di autenticazione del file, in base alle modalità descritte al paragrafo 2.2 dell’allegato tecnico;
b. file doppio o non elaborabile in quanto non conforme alle specifiche tecniche indicate nei decreti di approvazione dei modelli di dichiarazione;
c. omessa o errata indicazione del codice fiscale dell’utente delegante, per i file inviati dai soggetti delegati dalle banche e dalla Poste Italiane Spa di cui all’art. 6.
11. Tutte le dichiarazioni contenute nel file scartato per uno dei motivi di cui al comma precedente, vengono respinte. Tale circostanza viene comunicata tramite il servizio telematico all’utente che ha effettuato la trasmissione del file. L’utente è tenuto, in tale ipotesi, a ripetere la trasmissione, dopo aver rimosso la causa che ha provocato lo scarto.
12. Le ricevute di cui al comma 4 non vengono prodotte qualora la dichiarazione venga scartata per uno dei seguenti motivi:
a. omessa indicazione del codice fiscale del dichiarante, per le dichiarazioni presentate dagli utenti di cui all’art. 2, lettere da a) ad f);
b. dichiarazione incompleta per:
c. presenza di dati identificativi dei dati dichiarati non previsti o non conformi alle specifiche tecniche della dichiarazione o di valori dichiarati incongruenti con la numericità del campo prevista dalle specifiche tecniche;
d. assenza di dati obbligatori, quali i dati anagrafici in assenza del codice fiscale del dichiarante, previsti dalle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 12, comma 11, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, dagli utenti di cui all’art. 2 lettere g) ed h).
13. I motivi di scarto di cui ai commi 10 e 12 possono essere modificati e integrati annualmente in occasione della pubblicazione delle specifiche tecniche contenute nei decreti di approvazione di ciascun modello di dichiarazione.
ART. 10
(Utilizzo del servizio telematico)
1. Salvo cause di forza maggiore, l’utilizzo del servizio telematico è consentito, per un periodo di 23 ore, nei soli giorni lavorativi.
2. L’Amministrazione finanziaria può in ogni caso sospendere il servizio telematico in relazione ad esigenze connesse all’efficienza e alla sicurezza del servizio stesso.
3. In caso di sospensione prolungata, l’Amministrazione finanziaria provvede a darne comunicazione con qualunque mezzo idoneo.
4. E’ facoltà dell’Amministrazione finanziaria definire specifici calendari di trasmissione dei file, da divulgare nelle forme più opportune, al fine di migliorare la funzionalità del servizio.
Art. 11
(Obbligo di riservatezza)
1. Gli utenti possono trattare i dati contenuti nelle dichiarazioni per le sole finalità del servizio di trasmissione telematica e per il tempo a ciò necessario, secondo quanto previsto dall’articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica, n. 600 del 1973, con le modalità previste dal presente decreto e dalle Convenzioni con banche e Poste Italiane S.p.A.
2. Gli utenti di cui all’articolo 2 si configurano quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. d), della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle dichiarazioni è consentito solo ai soggetti, anche esterni, designati come responsabili dagli utenti di cui all’articolo 2, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 1 e 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
4. Le persone fisiche incaricate del trattamento sono individuate dai soggetti di cui all’articolo 2 o dal soggetto da questi designato quale responsabile ed operano sotto la loro diretta autorità, attenendosi alle istruzioni impartite e garantendo la riservatezza e sicurezza delle informazioni trattate, secondo quanto previsto dagli articoli 8, comma 5, e 19 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
5. Gli utenti di cui all’articolo 2 e i soggetti designati come responsabili adottano le misure organizzative, fisiche e logiche di cui all’articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, al fine di assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati, anche attraverso l’individuazione di appositi spazi per la conservazione dei medesimi. A tal fine essi si impegnano a rispettare le attività descritte nell’allegato tecnico del presente decreto, a mantenere riservate le informazioni che consentono l’accesso al servizio telematico e a consegnare le stesse ai soli soggetti di cui al comma 2.
6. Le dichiarazioni telematiche soggette a trattamento da parte degli utenti di cui all’articolo 2, lettere da b) ad f), dopo la trasmissione in via telematica, sono conservate dagli utenti stessi, anche presso le sedi secondarie di cui all’art. 5, con le modalità di cui ai commi precedenti, per il periodo previsto dall’articolo 12, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L’utente non può avvalersi di soggetti esterni per tale conservazione. Gli utenti di cui all’articolo 2, lettere g) e h), conservano i medesimi dati per le sole finalità di prestazione del servizio e per il tempo a ciò necessario, secondo quanto previsto dall’articolo 12-bis, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, fermo restando quanto stabilito nelle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 12, comma 11, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
7. Al momento del rilascio dell’attestazione di cui all’articolo 4, ciascun utente di cui all’articolo 2 si impegna con la sottoscrizione al rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo, anche per conto dei soggetti designati come responsabili.
8. L’Amministrazione finanziaria verifica periodicamente, anche con controlli a campione, il rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo.
9. Con successivo decreto sono individuate le modalità per inserire nei modelli di dichiarazione l’informativa all’interessato e l’espressione del consenso relativo ai trattamenti dei dati personali di cui all’articolo 22, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, connessi alle dichiarazioni.
ART. 12
(Dichiarazioni presentate oltre la scadenza)
1. Fermi restando i termini di presentazione in via telematica previsti per ciascun modello di dichiarazione, è comunque possibile trasmettere per via telematica le dichiarazioni relative ad un anno di imposta fino alla data in cui sono rese disponibili attraverso il servizio telematico le specifiche tecniche relative ai modelli di dichiarazione per le successive annualità di imposta.
ART. 13
(Centri autorizzati di assistenza fiscale)
1. Le dichiarazioni di cui all’articolo 78, comma 10, della legge n. 413 del 1991 si considerano trasmesse al momento in cui è completata la ricezione da parte della Amministrazione finanziaria del file che le contiene salvo i casi previsti dall'’art. 9, comma 10.
2. In deroga alle disposizioni contenute nell’art. 9, commi 1 e 4, e nell’art. 8, comma 1, lettera f), per le dichiarazioni di cui all’articolo 78, comma 10, della legge n. 413 del 1991 si applicano le disposizioni contenute nel medesimo art. 78 della legge n. 413 e nel regolamento approvato con DPR del 4 settembre 1992, n. 395.
IL DIRETTORE GENERALE
Allegato tecnico
MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO TELEMATICO
1. Caratteristiche generali
Gli utenti di cui all’art. 2 inviano i file che contengono le dichiarazioni telematiche, utilizzando il servizio telematico predisposto dall’Amministrazione finanziaria.
Gli utenti che hanno necessità di trasmettere un numero elevato di dichiarazioni, sono tenuti a frazionare la trasmissione in modo da non superare, per ogni singolo invio, la dimensione equivalente ad un floppy da 3.5 pollici (1,38 MB). Tale limite può essere modificato dall’Amministrazione finanziaria al fine di migliorare le funzionalità del servizio.
Qualora il frazionamento della trasmissione dovesse comportare per l’utente, o per una o più sedi secondarie di cui l’utente stesso si avvale, la necessità di effettuare un numero di invii superiore a 100, saranno concordate con gli interessati specifiche modalità di trasmissione.
L’Amministrazione finanziaria rende disponibile gratuitamente il software che consente agli utenti l’accesso e l’utilizzo del servizio telematico.
I prodotti software di cui al presente paragrafo comportano la necessità per l’utente di dotarsi di una postazione con specifiche caratteristiche hardware e software di base di seguito indicate:
Sono consigliate le seguenti ulteriori caratteristiche:
L’utente deve dotarsi di modem e disporre di una linea telefonica (commutata o ISDN).
Successive modifiche alle suddette caratteristiche tecniche delle quali si renda necessario informare tempestivamente gli utenti interessati, potranno essere anche comunicate dall’Amministrazione finanziaria direttamente ai detti utenti.
I prodotti software di cui al presente paragrafo comportano la necessità per l’utente di dotarsi di una postazione con specifiche caratteristiche hardware e software di base.
Nel caso in cui per l’utente non sia possibile rispettare tali requisiti, che saranno comunicati tramite i mezzi di comunicazione di maggior diffusione, saranno concordate specifiche modalità di invio dei file e di ricezione delle ricevute.
Le modalità di distribuzione del software vengono comunicate dall’ufficio finanziario al momento dell’abilitazione di cui all’art. 4.
Il servizio telematico utilizza una rete IP, riservata agli utenti del servizio stesso. La connessione fisica avviene mediante linee commutate ordinarie o ISDN, raggiungibili, da tutto il territorio nazionale, mediante un unico numero telefonico, che verrà comunicato dagli uffici finanziari unitamente alle istruzioni.
Il costo del servizio telematico è a carico dell’Amministrazione finanziaria.
Il servizio telematico diviene operativo nel 1998, con le scadenze di seguito indicate :
a. luglio 1998: soggetti di cui all’art.2, lettere e) ed f);
b. settembre 1998: soggetti di cui all’art. 2, lettere g) ed h);
c. gennaio 1999: altri utenti menzionati all’art. 2.
Contestualmente, viene attivato un servizio di assistenza, raggiungibile mediante un unico numero telefonico da tutto il territorio nazionale, che verrà comunicato dagli uffici finanziari unitamente alle istruzioni.
Ogni variazione significativa alle caratteristiche tecniche descritte nel presente allegato e, in generale, le novità più rilevanti per gli utenti, vengono rese pubbliche dall’Amministrazione finanziaria attraverso i mezzi di comunicazione più diffusi, nonché mediante un servizio di informativa agli utenti, disponibile all’interno del servizio telematico.
2. Codice di autenticazione
La presentazione delle dichiarazioni in via telematica, effettuata dagli utenti di cui alle lettere da a) a f) dell’art. 2 o la trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti agli utenti di cui alle lettere g) e h) del medesimo articolo, anche a mezzo di soggetti delegati, comportano la necessità di adottare un meccanismo che permetta all’Amministrazione finanziaria di verificare :
a. l’identità dell’utente ;
b. l’integrità dei dati ricevuti, cioè l’impossibilità che il file sia stato alterato indebitamente durante la trasmissione.
Analogamente l’utente, quando riceve un file che contiene le ricevute di cui all’art. 9, ha necessità di disporre di strumenti che gli permettano di verificare che la ricevuta sia stata prodotta dall’Amministrazione finanziaria esattamente nella forma e nel contenuto rilevabile dal file elettronico.
Il servizio telematico prevede quindi che i file inviati o diretti all’utente siano corredati di un codice di autenticazione che permetta le verifiche sopra descritte.
2.1 Costituzione del file di dichiarazioni.
Prima di procedere alla trasmissione l’utente è tenuto a costituire un file che contiene una o più dichiarazioni, utilizzando un software che:
a. sottopone il file che contiene i dati delle dichiarazioni ad una funzione che calcola un riassunto del file stesso;
b. cifra il riassunto del file con la propria chiave privata, ottenendo in tal modo il codice di autenticazione, che viene trasmesso unitamente al file cui si riferisce.
2.2 Ricezione della dichiarazione
L’Amministrazione finanziaria, quando riceve il file, attraverso un sistema di validazione, effettua due distinte operazioni che consistono in :
a. decifratura del codice di autenticazione, mediante la chiave pubblica dell’utente; se l’operazione va a buon fine, è certo che l’origine del file sia proprio quella dichiarata al momento della trasmissione (autenticazione del mittente);
b. ricalcolo del riassunto del file; se il riassunto coincide con quello ottenuto effettuando l’operazione descritta al punto precedente, il file non è stato alterato successivamente al calcolo, da parte dell’utente, del codice di autenticazione (integrità del dato).
2.3 Predisposizione delle ricevute
Le operazioni che vengono effettuate dall’Amministrazione finanaziaria, mediante il sistema di validazione, sono identiche a quelle descritte al punto 2.1; in tal caso, viene utilizzata la chiave privata dell’Amministrazione finanziaria.
2.4 Elaborazione delle ricevute da parte dell’utente cui sono destinate
Per leggere il contenuto del file che contiene le ricevute trasmesse dall’Amministrazione finanziaria mediante il servizio telematico, l’utente cui sono destinate utilizza un prodotto software che, analogamente a quanto descritto al punto 2.2, effettua due distinte operazioni che consistono in:
a. decifratura del codice di autenticazione, mediante la chiave pubblica dell’Amministrazione finanziaria; se l’operazione va a buon fine, è certo che il file è stato prodotto dal sistema di validazione dell’Amministrazione stessa;
b. ricalcolo dell’impronta del file; se il riassunto coincide con quello ottenuto effettuando l’operazione descritta al punto precedente, il file non è stato alterato successivamente al calcolo, da parte dell’Amministrazione finanziaria, del codice di autenticazione.
3. Chiavi per la generazione del codice di autenticazione dei file
La procedura descritta al paragrafo 2, che si basa su prodotti software ed è quindi completamente trasparente per gli utenti, richiede l’esecuzione delle attività descritte di seguito, da completare entro i 15 giorni successivi al rilascio delle attestazioni di cui all’art. 7.
Utilizzando le istruzioni consegnate dall’ufficio finanziario, e il software distribuito dall’Amministrazione finanziaria, ciascun utente, nonché le sedi secondarie o i soggetti delegati, provvedono, a:
a. generare la chiave pubblica e privata;
b. generare la richiesta di iscrizione nel registro degli utenti, che contiene, oltre alla chiave pubblica dell’utente, gli elementi utili ad indentificarlo;
c. trasmettere, utilizzando il servizio telematico, la richiesta stessa.
L’Amministrazione finanziaria, utilizzando il sistema di validazione, al momento della ricezione della richiesta:
a. verifica la rispondenza dei dati contenuti nella richiesta di iscrizione, con quanto constatato dall’ufficio finanziario al momento dell’abilitazione di cui all’art. 4;
b. verifica che l’utente non risulti già in possesso di un’ attestazione di iscrizione non scaduta;
c. verifica che l’ attestazione non risulti già in possesso di altro utente.
In caso di esito positivo dei controlli, l’Amministrazione finanziaria iscrive l’utente nell’apposito registro e restituisce un’attestazione in formato elettronico, munita del codice di autenticazione dell’Amministrazione stessa.
L’esito negativo dei controlli, che comportano l’impossibilità di iscrivere l’utente nel registro, vengono comunicati tramite il servizio telematico.
A carico dell’utente, è la custodia della chiave privata, che va adeguatamente protetta da uso indebito. In particolare, al momento della generazione, vanno effettuate almeno due copie della chiave privata su distinti floppy protetti da password, una delle quali va utilizzata ogni qualvolta richiesto dal servizio telematico, la seconda va conservata in luogo sicuro.
(Pubblicato sulla G.U. n. 187 del 12 agosto 1998)