Punti salienti del Decreto del Dipartimento delle Entrate 31 luglio 1998

 

 

Con questo Decreto vengono fissati in dettaglio le modalità con le quali, a partire dal 1999, possono essere inviate agli appositi uffici del Ministero delle Finanze per via telematica le dichiarazioni fiscali previste dalla Legge.

 

Il provvedimento riguarda circa 110.000 soggetti abilitati a inviare questo tipo di dichiarazioni (Banche, Poste, Associazioni di Categoria, Professionisti in materie tributarie, Caaf, ecc.).

 

Ogni soggetto deve:

 

 

Le procedure consistono fondamentalmente nella costruzione di un "file" formato da più dichiarazioni; al file va allegato un "riassunto" del file stesso, che va codificato con la chiave privata del soggetto dichiarante; il tutto (file in chiaro + riassunto codificato) va inviato per posta elettronica, chiamando un apposito numero telefonico del Ministero (telefonata gratuita).

 

Il Ministero per prima cosa verificherà l’abilitazione del mittente e provvederà alla decodifica del riassunto, utilizzando la chiave pubblica del dichiarante. Successivamente calcolerà il riassunto del file e lo confronterà con quello che risulta dalla precedente operazione di decodifica: se c’è coincidenza, significa che il file non è stato alterato.

 

Il file a questo punto viene accettato e registrato; una ricevuta elettronica (con analoghe procedure di codifica) viene spedita al mittente, che può così essere assicurato che la spedizione delle dichiarazioni è andata a buon fine.

 

Le procedure suddette, ampiamente descritte nel testo del Decreto, riprendono integralmente i concetti, illustrati nel libro di P.Ridolfi "Firma digitale e sicurezza informatica", di codifica dell’impronta (che nel Decreto viene però denominata "riassunto") e di certificazione del firmatario.

 

Il Decreto Dirigenziale è completato da un documento tecnico che illustra le modalità operative con le quali i soggetti devono compiere le operazioni di scelta delle chiavi, di codifica dei documenti, di decodifica delle ricevute, ecc.